L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020 “Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152” che all’art. 1 riporta quanto segue:
Art. 1 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies)
I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
Pertanto chi effettua la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi categoria4, dal 1 gennaio 2021 potrà continuare a farlo con le stesse modalità di prima.
Come Unirima avevamo chiesto all’Albo un intervento in merito (vedasi: Dfinizioni-nuovo-dlgs-116-2020-e-categoria-4-Unirima-scrive-allalbo-nazionale-gestori-ambientali/) ora emanato.