Con Sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha riconfermato importanti principi inerenti l’applicazione della Tari già ribaditi nella sentenza del Sentenza del TAR Sardegna del 31 dicembre 2021 ed in linea con l’interpretazione su tali questioni già riportate nella Circolare del Ministero Transizione Ecologica del 12 aprile 2021.
In sintesi, nella sentenza è precisato quanto segue: poiché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di rifiuti urbani in relazione alle superfici non strettamente collegate alla produzione (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano escluse dal pagamento del tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.
Pertanto, viene nuovamente confermata la lettura che abbiamo da sempre dato come Unirima alle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 al Dlgs 162/06. Modifiche che abbiamo voluto, sostenuto e portato avanti come Associazione nel corso dell’iter che ha portato all’entrata in vigore della norma, recepimento della direttiva 2018/851.
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