Presentazione Libro Unirima “Da rifiuto a materia prima: il regolamento ‘End of Waste Carta’”, Senato della Repubblica – 18 marzo 2026
18 Marzo 2026Audizione Unirima 4a Commissione (Politiche UE) del Senato – 26 Marzo 2026
20 Marzo 2026E’ stata pubblicata una importante sentenza del Consiglio di Stato, la n° 01976/2026 dell’11 marzo 2026 che ribadisce come le attività di trattamento e recupero dei rifiuti siano al di fuori della privativa comunale nel rispetto del principio di libera concorrenza.
- Questo il testo: Sentenza 1976_2026 CdS 11_03_2026
La sentenza, che ha visto la vittoria dell’impresa da nostra associata Trevisan Spa sulla municipalizzata Veritas Spa, conferma quello che abbiamo sempre sostenuto e portato avanti come Unirima e il Consiglio di Stato ha ribadito il principio che aveva già affermato su fattispecie analoghe secondo cui deve escludersi la sussistenza di una privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257 – Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 827). Il codice dell’ambiente assoggetta a privativa comunale esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento.
Di seguito due estratti di questa importante sentenza:
“1.8. – Pertanto, come già evidenziato da questa Sezione, deve ribadirsi che il codice dell’ambiente assoggetta a privativa (comunale) esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. art. 198, d.lgs. n. 152 del 2006), non anche l’esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti che è, invece, affidata al rispetto del principio di libera concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 827)”
“11.9. – Nella fattispecie in esame, come evidenziato anche dalla parte resistente (pag. 2 della memoria del 9 ottobre 2025), giova altresì ribadire che la prescrizione impugnata non riguarda l’attività di raccolta, ma la possibilità di “ricevere” i rifiuti provenienti da utenze domestiche, per cui alla luce dei suddetti principi deve ritenersi illegittimo il divieto imposto ad un impianto di recupero rifiuti in libera concorrenza di ricevere i rifiuti urbani se non per il tramite del gestore del servizio pubblico, trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato”.
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