A seguito del ricorso di una cartiera (acquirente della carta “End of Waste” ai sensi del DM 188/2020) che aveva impugnato alcune prescrizioni del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il Tar Brescia con la sentenza n. 471 del 12 maggio 2022 ha affermato che, a parte il controllo documentale, è illegittima la richiesta di verificare mediante lo strumento denominato “fiber test” la qualità carta da riciclo consegnata dal fornitore (produttore-venditore), poichè tale strumento non può omogenizzare i campioni, come avviene nel metodo della quartatura, né può riconoscere le plastiche “costituenti”, che non sono impurità ai sensi della norma UNI EN 643. Quindi è solo il metodo della quartatura effettuato presso il produttore della carta che consente la classificazione del materiale come “end of waste” e quindi carta da riciclo.
È, dunque, contrario alle finalità di semplificazione cui assolve la normativa tecnica, pretendere un ulteriore controllo da parte dell’acquirente sul materiale già certificato conforme alla disciplina UNI EN 643 da parte del produttore-venditore.
Pertanto è solo compito del produttore-venditore della carta attestare la conformità al DM 188/2020 della carta e cartone che ha cessato di essere rifiuto:
Starà al produttore-venditore di carta e cartone che abbiano cessato di essere rifiuto attestarne la conformità alla disciplina tecnica, e starà alla pubblica Autorità accertare (tramite controlli a campione) la veridicità della dichiarazione resa dal produttore-venditore di materiale riciclato. È illogico e irragionevole spostare in capo all’acquirente compiti e responsabilità che appartengono all’altra filiera del recupero
Un articolo di Italia Oggi sulla sentenza: Italia Oggi 2022-05-21