Con la Delibera 17 gennaio 2023 9/2023/R/rif l’ARERA ha avviato un procedimento per la verifica dell’adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza.
Con la suddetta delibera si conferisce mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, per l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione richiesta a fini tariffare. Si conferisce, altresì, mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, affinché proceda alla diffida dei soggetti (gestori degli impianti di trattamento e organismi competenti) che, senza aver previamente attivato i meccanismi di garanzia di cui all’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF , non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza relativamente agli impianti individuati come “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, richiedendo ai medesimi soggetti di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie e comunicando che, in caso di mancato adempimento, saranno esclusi (con efficacia biennale) eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
Obiettivo del provvedimento è anche quello di chiarire se, come segnalato nelle scorse settimane dall’Antitrust, qualcuno tra i soggetti obbligati abbia utilizzato il meccanismo in maniera impropria per introdurre forme di “protezionismo locale” finalizzate a sottrarre al mercato i propri impianti di trattamento.
Un provvedimento emanato il giorno dopo la pubblicazione della sentenza del TAR Emilia-Romagna (vedasi nostra circolare: www.unirima.it/sentenza-tar-emilia-romagna-su-impianti-forsu/) che ha definito “illegittima” la decisione della Regione di qualificare come ‘minimi’ i propri impianti di recupero dei rifiuti organici. Scelta che era stata precedentemente censurata dall’Antitrust secondo cui nonostante la presenza di un numero di impianti adeguato, sia Emilia-Romagna che Friuli Venezia Giulia avrebbero utilizzato il meccanismo creato da Arera “con finalità intenzionalmente protezionistiche” per “sottrarre alle dinamiche di mercato l’intera produzione di forsu regionale”.
Fonte:
Sito dell’ARERA: www.arera.it/it/docs/23/009-23
Articolo di Ricicla TV: www.riciclanews.it/tariffe-cancello-impianti-arera-avvia-verifica