Eurostat: nuova versione delle note esplicative e della tabella di corrispondenza NACE (Ateco)
1 Agosto 2023Consultazione su Atto Delegato Ambiente del Regolamento Tassonomia, pubblicato dalla Commissione Europea il 13/06/23
4 Agosto 2023Il Consiglio di Stato con Sentenza N. 07412/2023 del 31/07/2023 respinge il ricorso dell’Emilia-Romagna contro l’annullamento della delibera regionale che aveva sottratto al mercato gli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto detto dal Consiglio di Stato, appellandosi al fatto che il “principio di prossimità non può comprimere la concorrenza”, si rivela un’ennesima conferma delle precedenti 5 sentenze TAR delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.
Il Consiglio di Stato respingendo il ricorso della Regione, ha contestato l’applicazione del metodo ARERA da parte della Regione e la delibera regionale del 23 maggio 2022 n.801, poiché gli impianti di trattamento della frazione organica venivano sottratti alla libera concorrenza, assoggettandoli a un regime di flussi prestabiliti con tariffe regolate.
Di seguito la Sentenza:
Riportiamo alcuni passaggi chiave del testo della sentenza contro la Regione Emilia Romagna:
L’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, dispone che: “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.”
..(omissis) ..Relativamente a questa modalità di trattamento (IL RECUPERO), si è affermato che “la disciplina UE consente la liberalizzazione della fase di recupero dei rifiuti e che la disciplina nazionale prevede ipotesi di autorizzazione all’esercizio di impianti di recupero…”, sicché “…si rileva che la disciplina di settore non prevede una riserva di attività del Comune in detto settore…” e, dunque, “Non si rinviene […] la presenza di quella privativa comunale dell’attività di recupero…”
….(omissis) il Collegio evidenzia che:
i) in linea generale, la regola che si impone in materia di “gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani” è quella, improntata alla concorrenza, dell’affidamento mediante gara;
ii) la “libera circolazione sul territorio nazionale” e la “prossimità agli impianti di recupero” non costituiscono eccezioni alla regola della concorrenza, ma principi che possono interagire con quest’ultima regola (anche con valenza “mitigatrice”, in particolare il secondo dei due).
Link a sentenza del Consiglio di Stato che richiama il concetto del perimetro di competenza della privativa comunale:
Qui il link ad un articolo di RiciclaTV su tale sentenza: http://www.riciclanews.it/impianti-minimi-anche-il-consiglio-di-stato-boccia-lemilia-romagna

