Attività UNIRIMA anno 2018
2 Gennaio 2019Calendario Commissione Prezzi Carta anno 2019
3 Gennaio 2019Credito d’imposta del 36% per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi —
Negli articoli 73, 74 e 75 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” entrata in vigore dal 01/01/2019, è previsto un credito di imposta nella misura del 36%, per gli anni 2019 e 2020, sulle spese sostenute e documentate per gli acquisti di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
- imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Il provvedimento avrebbe come finalità l’incremento il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti di lavorazione e la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio non riciclabili.
Il credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021
Sarà un Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con i Ministeri di Economia e Finanza, che definirà i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché́ i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Di seguito il testo degli articoli 73, 74 e 75:
- Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alter- nativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
- Il credito d’imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
- Il credito d’imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione conta- bile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».
- Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74
Ing. Francesco Sicilia (DG Unirima)

