E’ arrivata la fine delle imprese del riciclo? Forse si, altro che Economia Circolare e tante belle parole.
I Commi 8 e 9 dell’articolo 1 dello Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Rifiuti riguardano le modifiche agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/06. Tali commi, che avrebbero dovuto solo recepire quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva 2018/851, introducono elementi che ne stravolgono il principio, apportando al contempo modifiche sostanziali all’attuale sistema di classificazione dei rifiuti.
Quanto riportato nei due suddetti commi di fatto “trasforma” i rifiuti speciali recuperabili in rifiuti urbani. Questa modifica segnerà la fine di migliaia di imprese che operano nella gestione dei rifiuti speciali recuperabili e riciclabili e che hanno permesso al nostro Paese di collocarsi tra i primi a livello europeo in tale settore.
Intanto è opportuno richiamare quanto riportato nel punto 10 dei “Considerando” della Direttiva 2018/851 poiché utile a chiarire un aspetto fondamentale:
La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti (nota: ad esempio i rifiuti simili) che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.
Pertanto, il legislatore europeo ha voluto precisare che le definizioni di rifiuti “urbani” e “rifiuti simili” sono tali solo ed esclusivamente ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo fissati nella direttiva e non per affidarne la gestione e quindi la “privativa” solo ed esclusivamente ai Comuni. Quindi non si può tradurre “rifiuti simili” in “rifiuti assimilati”.
Il comma 8 dell’art. 1 dello Schema di decreto legislativo, in contrasto con tale presupposto, propone la modifica dell’art. 183 del D.Lgs 152/06 inserendo nel punto b ter) la frase “…indicati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqiues;”.
Seguendo la logica del comma 8, il successivo comma 9 propone la modifica del comma 3 dell’art. 184 del D.Lgs 152/06 escludendo dai rifiuti speciali quelli prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio (elenco riportato nell’Allegato L quinquies) quelli indicati nell’Allegato L quater (cioè carta, plastica, legno, vetro, metalli, imballaggi, tessili, raee, ingombranti, ..). Questa sembra essere la ratio della norma [nel testo del comma 9 lett. b) punti c, d, e, f dopo la parola “comma 2” c’è il riferimento ad una inesistente lettera b)].
L’attuale comma 3 dell’art. 184 include invece tra i rifiuti speciali tutti quelli indistintamente prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio e si demandano i criteri qualitativi e quali-quantitativi per la loro assimilazione allo Stato (art.195, comma 2, lett. e) con l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Vengono inoltre levati dalla classificazione dei rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti – quindi una gran parte dei codici 19 e di sicuro tutto il CER 19 12 12 – che diventano pertanto rifiuti urbani.
Se tali commi non saranno modificati nell’attuale fase di esame da parte della Commissioni Ambiente di Camera e Senato, (ad esempio eliminando gli Allegati L-quater e L-quinqiues e ripristinando al contempo la vigente definizione del comma 3 dell’art. 184 inerente i rifiuti prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio), non si prospetta un futuro certo per l’Economia Circolare.
Circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (*) , adesso tracciati con il formulario di identificazione rifiuti (FIR) e altri adempimenti ambientali previsti dal D.Lgs 152/06, diventeranno urbani ed anche “invisibili” poiché per il trasporto dei rifiuti urbani non c’è l’obbligo di produrre il FIR.
Recepiamo la Direttiva Rifiuti 2018/851 e le altre tre facenti parte del c.d. “pacchetto Economia Circolare” così come sono. La loro stesura è stata già frutto di un lungo processo di confronto a livello europeo. Evitiamo di minarne i presupposti ed i principi di libera concorrenza, efficienza, economicità e sostenibilità economica, con integrazioni che non possono che danneggiare tutti.
Francesco Sicilia (Direttore Generale UNRIMA) – 27/05/2020
Si può scaricare l’articolo sopra riportato con i commi 8 e 9 dello schema di decreto legislativo, gli allegati L-Quater e L-quinquies ed il testo coordinato del D.Lgs 152/06 con le modifiche:
(*) Stima su dati Rapporto Rifiuti Speciali Ispra Ed. 2020
UNIRIMA ha esposto le proprie osservazioni allo schema di di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Rifiuti nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26 maggio: Audizione-Unirima-alla-commissione-ambiente-della-camera-dei-deputati
La memoria lasciata agli atti della Commissione è a firma congiunta UNIRIMA-ASSOFERMET- ASSORIMAP che lo scorso 13 maggio hanno lanciato il Manifesto-del-riciclo-a-sostegno-delleconomia-circolare/