Agenda istituzionale 3 luglio – 7 luglio 2023
3 Luglio 2023Parere contrario delle Commissioni Ambiente e Attività produttive al regolamento imballaggi
4 Luglio 2023L’ Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri una segnalazione in merito a “Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2023“.
Di seguito il testo completo della segnalazione:
Nel documento il capitolo 8 “Modifiche al TUA e rifiuti” è dedicato alle proposte di modifiche al D.lgs 152/06″ inerenti sia i consorzi di filiere che interventi volti a chiarire definitivamente quanto l’Antitrust aveva segnalato in merito alla possibilità delle utenze non domestiche di conferire tutto o in parte i rifiuti simili prodotti al di fuori del servizio pubblico. Questo un estratto del testo del documento che precisa la posizione dell’AGCM:
“In un parere rilasciato nel 2022 (AS1858), l’Autorità ha contestato la posizione di un Comune che riteneva di applicare la richiamata novella, nel senso che le UND possono esercitare l’opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani che producono con riferimento all’insieme dei rifiuti simili prodotti e non anche con riguardo a loro singole frazioni. L’Autorità non ha ritenuto condivisibile la posizione espressa dal Comune perché idonea a privare di effettività la facoltà, riconosciuta alle UND, di conferire i propri rifiuti “urbani” al di fuori del servizio pubblico.”
Questa la proposta di modifica dell’AGCM all’art. 238 del Dlgs 152/06:

Si segnala anche il punto 8 del paragrafo “Obblighi per i concessionari di esternalizzare parte dei contratti affidati senza gara”, di seguito riportato:
8. «Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità è favorevole alla nuova introduzione di un obbligo di esternalizzazione, modulato in base alle indicazioni rinvenienti dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, che lo rendano compatibile con il fine – ritenuto legittimo dal giudice delle leggi – di “favorire l’apertura alla concorrenza, attraverso la restituzione al mercato di segmenti di attività ad esso sottratti, in quanto oggetto di concessioni a suo tempo affidate senza gara alle imprese concessionarie”16. Tale misura potrebbe, ad esempio, essere limitata e graduata in funzione dell’importanza – sia qualitativa che quantitativa – delle concessioni, nonché riguardare percentuali differenziate, anche in base alla predetta logica dimensionale. L’intervento in oggetto assume particolare rilevanza se si considera che, l’assenza di un regime di esternalizzazione, determina inevitabilmente un maggior ricorso da parte del concessionario alla gestione in-house delle attività di costruzione dell’appalto, con un correlato aumento del potere di pressione (anche politica) che il concessionario detiene, in virtù della sua posizione di dominanza sullo specifico mercato, acquisita in base al precedente affidamento senza gara. A fronte del rafforzamento della rendita dei concessionari e delle aziende di servizi e costruzioni in-house, si avrebbe una perdita di posizioni di mercato e di occasioni da parte di piccole e medie imprese alle quali le attività potrebbero, invece, essere esternalizzate, con maggiori benefici in termini di efficienza.»

