Classificazione ISIC/NACE/ATECO: stato dell’arte
27 Febbraio 2023Quinta edizione Ecoforum Legambiente Calabria – Partnership Unirima
1 Marzo 2023Successivamente alla recente sentenza n. 00486/2023 del 24 febbraio , il TAR Lombardia ha emanato un’ulteriore sentenza, la n° 00501/2023, contro Arera per l’annullamento della delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021 e del documento di consultazione 282/2021 del 02/07/2021. Anche in questo caso la sentenza è emanata contro la Regione Puglia, l’AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio gestione rifiuti) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
- Il testo della sentenza: Sentenza Tar Lombardia 00501_2023
Alcuni passaggi della sentenza:
(omissis)
ARERA avrebbe varcato il confine esterno delle sue attribuzioni creando una nuova figura giuridica, denominata impianti di chiusura del ciclo “minimi” sconosciuta all’ordinamento giuridico. Attraverso tale “produzione normativa” ARERA avrebbe attratto nell’orbita del proprio potere regolatori imprese private come la ricorrente che operano legittimamente al di fuori del servizio integrato di rifiuti, in regime di libera concorrenza, e come tali non soggiacciono alle sue statuizioni.
(omissis)
“L’intervento operato dall’Autorità (ARERA) presenta molteplici profili di incompatibilità con il quadro normativo di riferimento…
(omissis)
E così la deliberazione di Arera:
- ha invaso l’ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero …(omissis)
- ha attribuito alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha, recta via, assegnato agli enti regionali, traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale in un ambito locale in piena violazione delle competenze dello Stato (cfr. art. 195 del Codice dell”Ambiente), e allontanandosi dall’obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;
(omissis)
D’Altro canto se fosse di competenza di ARERA la determinazione dei criteri di individuazione degli impianti “minimi” non avrebbe ragion d’essere la disposizione di cui all’art. 198 del Codice dell’Ambiente.
omissis)
In conclusione …(omissis).. non ri rinviene alcuna disposizione legislativa che supporti la competenza di Arera nell’individuazione di impianti di chiusura del ciclo “minimi” tra gli impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia e discariche presenti sul territorio
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