Unirima è disponibile alla più ampia collaborazione con gli organi di informazione.
Se sei un giornalista e vuoi essere inserito nella nostra mailing list puoi inviare una email all'indirizzo unirima@unirima.it
Il Consiglio di amministrazione CONAI, valutato lo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ne ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale.
A partire dal 1° luglio 2021 il contributo per gli imballaggi in carta e cartone base passerà da 55 euro/tonnellata a 25 euro/tonnellata con un calo di oltre il 50% ed con un risparmio per gli utilizzatori di imballaggi in carta e cartone di oltre 135 milioni di euro. Nel 2022 si estenderà invece la diversificazione contributiva agli imballaggi in materiale composito, diversi da quelli per liquidi
La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.
Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 EUR/tonnellata a 45 euro/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/tonnellata.
Qui il comunicato stampa Conai-Comieco: Diminuzione CAC carta 2021
La Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha diramato una nota volta a dare ulteriori chiarimenti in merito a criticità interpretative ed applicative del Decreto Legislativo 116/2020 che ha modificato il D.lgs. 152/06
- Qui il testo della Circolare: ECi_MITE 14_05_2021
Premesso che già nella nota esplicativa di febbraio scorso tale argomento era stato precisato, si segnala come siano stati nuovamente chiariti le definizioni dell’articolo 183 del D.lgs 152/06. Quindi, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva Rifiuti 2018/851 ed in particolare nel considerando 10, si ribadisce che la definizione di rifiuti urbani, che comprende anche i rifiuti c.d. “simili” (cioè quei rifiuti prodotti dalle attività economiche dell’Allegato L-quinquies e riportati nell’allegato L-quater, che sono merceologicamente simili ai rifiuti domestici) è stata armonizzata a livello europeo per evitare difformità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Pertanto, tale definizione ha pertanto una finalità statistica per fare in modo che tutti gli Stati membri calcolino gli obiettivi di riciclo nello stesso modo. Nella circolare è infatti riportato quanto segue:
….”In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico…“
Al tal proposito è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani,..().., debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.
sintesi la definizione vale solo ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni e tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti simili possono avvalersi del servizio fornito da operatori privato come previsto dall’art. 198 del DLgs 152/06. Tale lettura, conforme alla ratio della direttiva 2028/851, è quella che abbiamo sempre dato come Unirima sin dalla pubblicazione del D.lgs 116/2020.
[]
- Precedente Circolare Ministero Transizione Ecologica su chiarimenti D.lgs 116/2020 inerenti la TARI: https://www.unirima.it/Circolare-MITE-su-dlgs-116-2020-n-116-chiarimenti-inerenti-la-tari/
[]
Il webinar sarà trasmesso sulla nostra pagina Facebook Unirima e sul nostro canale Youtube Unirima dalle 15.30 del 25 maggio.

ARERA ha pubblicato il documento di consultazione “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”.
Il documento, che si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, illustra gli orientamenti generali di ARERA per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto.
- Questo il testo: Documento 196-21 11_05_2021
Il nostro approfondimento: www.unirima.it/Arera-documento-di-consultazione 196_2021/
L’Unione Nazionale delle Imprese del Recupero e Riciclo Maceri fa appello al Governo affinché la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul Testo Unico Ambientale non venga ignorata: “Favorire la concorrenza per sprigionare potenzialità imprese
L’Unione Nazionale delle Imprese del Recupero e Riciclo Maceri fa appello al Governo affinché la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul Testo Unico Ambientale non venga ignorata, causando un grave danno al settore e allo sviluppo economico del Paese.
In merito alle proposte della disciplina della concorrenza, andando nella stessa direzione rappresentata più volte da UNIRIMA negli ultimi mesi, l’AGCM ha chiesto, tra le altre cose, la modifica del comma 10 dell’articolo 238 del D.lgs 152/06 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) poiché l’atttuale testo è discriminatorio nei confronti dei gestori privati.
La norma infatti prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani ed effettuano la scelta di escludere la corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, siano obbligate a stipulare accordo contrattuale che li vincola al gestore del servizio pubblico per durata minima di cinque anni. Secondo l’Autorità tale previsione crea una disparità di trattamento nei confronti dei gestori privati mentre è necessario assicurare dinamiche competitive per garantire la piena applicazione del principio di concorrenza.
“Le imprese dell’economia circolare condividono le preoccupazioni espresse dall’AGCM secondo cui la norma estende impropriamente la privativa su attività che devono restare in regime di mercato” dichiara il Direttore Generale di Unirima, Francesco Sicilia. “Ci uniamo alla richiesta dell’Autorità, e a quelle avanzate da altre associazioni datoriali di settore, di eliminare la durate minima quinquennale degli accordi che devono stipulare le utenze non domestiche prevista nel testo unico ambientale, al fine di non ostacolare la necessaria concorrenza tra i diversi operatori e liberare le enormi potenzialità del mercato” conclude Sicilia.
Fonte: https://www.ecodallecitta.it/economia-circolare-unirima-il-governo-ascolti-lantristrust/
Economia Circolare, UNIRIMA: il Governo ascolti l’Antitrust – “Favorire la concorrenza per sprigionare potenzialità imprese”.
L’Unione Nazionale delle Imprese del Recupero e Riciclo Maceri fa appello al Governo affinché la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul Testo Unico Ambientale non venga ignorata, causando un grave danno al settore e allo sviluppo economico del Paese.
In merito alle proposte della disciplina della concorrenza, andando nella stessa direzione rappresentata più volte da UNIRIMA negli ultimi mesi, l’AGCM ha chiesto, tra le altre cose, la modifica del comma 10 dell’articolo 238 del D.lgs 152/06 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) poiché l’attuale testo è discriminatorio nei confronti dei gestori privati. La norma infatti prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani ed effettuano la scelta di escludere la corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, siano obbligate a stipulare accordo contrattuale che li vincola al gestore del servizio pubblico per durata minima di cinque anni. Secondo l’Autorità tale previsione crea una disparità di trattamento nei confronti dei gestori privati mentre è necessario assicurare dinamiche competitive per garantire la piena applicazione del principio di concorrenza.
“Le imprese dell’economia circolare condividono le preoccupazioni espresse dall’AGCM secondo cui la norma estende impropriamente la privativa su attività che devono restare in regime di mercato – dichiara il Direttore Generale di Unirima, Francesco Sicilia. “Ci uniamo alla richiesta dell’Autorità, e a quelle avanzate da altre associazioni datoriali di settore, di eliminare la durate minima quinquennale degli accordi che devono stipulare le utenze non domestiche prevista nel testo unico ambientale, al fine di non ostacolare la necessaria concorrenza tra i diversi operatori e liberare le enormi potenzialità del mercato” conclude Sicilia.
Qui il testo del comunicato stampa Unirima:
Gli articoli che hanno ripreso il nostro comunicato stampa:

