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Si è riunita il 17 maggio a Milano l’Assemblea dei Consorziati di Comieco, chiamati, tra le altre cose, al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2024/2027.
In rappresentanza di Unirima – per la categoria “Riciclatori e/o recuperatori lett. m) – sono stati eletti come componenti del nuovo CdA Comieco i Consiglieri Andrea Trevisan (Trevisan Spa), Enzo Scalia (Relife Recycling Srl), Fabio Montinaro (Sud Gas Srl) e Lorenzo Cini (Isola Spa).
Sono stati inoltre nominati come invitati permanenti, in rappresentanza di Unirima, Giuliano Tarallo (Presidente Unirima), Francesco Sicilia (Direttore Generale Unirima) e Pio Savoriti (Sama Marketing e Produzione Srl).
Qui il comunicato stampa diffuso da Unirima: CS_Elezione rappresentanti Unirima nel Cda Comieco_
Per la composizione di tutto il Cda Comieco si rimanda al seguente link: https://www.comieco.org/comieco-approva-il-bilancio-2023-e-rinnova-il-cda-amelio-cecchini-nuovo-presidente/
Nella stessa giornata l’intervista al TGR Lazio nell’edizione delle 14.00
Sul tema dell’estensione del perimetro dell’attività di regolazione di ARERA, in contrasto con le recenti sentenze del Consiglio di Stato riguardanti gli “impianti minimi”, Unirima ha diramato un comunicato stampa che accoglie con favore le misure al vaglio della Commissione Finanze del Senato, volte a migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani. Come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato, il sistema degli “impianti minimi” è stato giudicato illegittimo.
Di seguito il comunicato stampa completo:
Per consultare le principali agenzie di stampa sul tema si rimanda alla seguente pagina del nostro sito:
Il T.A.R. Lombardia (Sez. Brescia, Sez. I) con la sentenza n. 259 del 29 marzo 2024 ha sancito che “Costituisce violazione delle regole di evidenza pubblica l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti che, sulla base della lex specialis di gara, rimetta alla libera scelta dell’aggiudicatario dell’appalto – al di fuori di qualsiasi procedura competitiva l’individuazione degli impianti di destinazione per il recupero della “FORSU”, servizio non svolto direttamente dall’aggiudicatario e da questi assegnato ad un operatore di sua diretta scelta, individuato dopo l’aggiudicazione”.
Il testo della sentenza: Tar Lombardia sentenza 259 del 29_03_2024
(Fonte web)
È stato pubblicato il 26 aprile 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 dicembre 2023 «Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi» sulle regole che definiscono il funzionamento e gli obiettivi dell’Organismo di Vigilanza (ente istituito dal Codice ambientale) sui Consorzi e i sistemi autonomi di gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
Tale DM definisce dal 26 aprile 2026 le modalità di funzionamento e gli obiettivi dell’Organismo di Vigilanza, tra cui quello di garantire il corretto impiego del Contributo ambientale che viene versato ai Consorzi e ai sistemi collettivi di gestione, quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei consorzi svolgendo esami periodici delle filiere produttive e quello di offrire il proprio supporto ai Ministeri.
L’Organo di vigilanza ha anche l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione dei Consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, e può anche formulare al Ministero dell’ambiente proposte tecniche e normative. Sono esclusi dagli obiettivi dell’Organismo le altre funzioni di vigilanza, non riguardanti quindi il sistema consortile, espletate dall’Ispra a supporto del MASE.
- Per testo del Decreto 15 dicembre 2023 si rimanda al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/26/24A02073/SG
Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR) nell’ultima seduta prima della fine della legislatura. Il provvedimento è stato approvato con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni. Nessun eurodeputato italiano ha espresso voto contrario al regolamento.
Prima che il regolamento possa essere reso ufficiale attraverso la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue e quindi entrare in vigore, deve essere formalmente ratificato dal Consiglio, presumibilmente dopo l’estate. Il testo su cui si è basata la votazione è quello che era stato concordato in via preliminare con il Consiglio dell’Ue a marzo.
Di seguito alcuni dei principali aspetti del testo:
- Obiettivi di riduzione degli imballaggi: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 15% entro il 2040). I Paesi UE devono ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica. Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico. In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.
- Divieti: determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.
- Contenuto minimo riciclato: Inoltre tutti gli imballaggi (a eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio
- Deposito cauzionale: In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori di metallo monouso per bevande all’anno. Per conseguire questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per tali formati di imballaggio. Le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029.
- Riduzione della produzione di rifiuti: nel 2021, i cittadini europei hanno prodotto 188,7 kg di rifiuti di imballaggio pro capite, una cifra che, in assenza di nuove misure, è destinata a crescere fino a raggiungere i 209 kg nel 2030, da qui l’introduzione di target di riutilizzo degli imballaggi, anche se in una versione più leggera di quella proposta dalla Commissione. Il testo fissa quindi nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori, di seguito i principali aspetti e le esenzioni previste nel testo:
- target vincolanti di riutilizzo per i contenitori di bevande alcoliche e non alcoliche, esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili;
- target di riutilizzo per imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con i prodotti alimentari) e imballaggi multipli;
- obbligo per le imprese che vendono prodotti da asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività che offrono prodotti da asporto devono cercare di proporre il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.
- esenzione orizzontale per tutti gli imballaggi in carta e cartone.
- esentate le micro-imprese mentre agli operatori della distribuzione è riconosciuta la possibilità di formare ‘pools’ di un massimo di 5 soggetti per condividere il raggiungimento dei target. Anche per effetto della pressione esercitata dall’Italia, il testo finale del regolamento prevede una deroga ai nuovi obblighi di riuso della durata di cinque anni, rinnovabile, per gli Stati membri che abbiano raggiunto e superato di almeno 5 punti percentuali i target al 2025 introdotti con le direttive sull’economia circolare e che dimostrino di poter superare anche quelli al 2030.
- I venditori di cibo e bevande da asporto saranno obbligati a garantire ai propri clienti la possibilità di utilizzare contenitori riutilizzabili ma entro il 1 gennaio 2030 almeno il 10% dei prodotti dovrà essere servito in packaging multiuso.
Di seguito il testo approvato, in lingua inglese: Regolamento Imballaggi _ENG (1)
Qui il Regolamento in lingua italiana: Regolamento Imballaggi 2022_0396(COR01)_IT (1)
http://www.riciclanews.it/imballaggi-via-libera-del-parlamento-europeo-al-nuovo-regolamento

