UNIRIMA partecipa in qualità di Partner all’Ecoforum 2026, la conferenza nazionale sull’economia circolare, che si svolgerà il 1° e 2 luglio a Roma, presso la Sala Verdi dell’Hotel Quirinale (via Nazionale 7).
In rappresentanza di UNIRIMA, il primo luglio interverrà al Convegno Francesco Passalacqua, componente del Consiglio Direttivo.
Al link che segue il programma dei due giorni: https://eco-forum.it/programma-ecoforum-2026/
A conclusione dei lavori, nella stessa sede, si svolgerà la XXXIII edizione di Comuni Ricicloni.
Per ulteriori dettagli e compilare il form necessario all’iscrizione rimandiamo al seguente link: https://eco-forum.it/iscriviti-ecoforum-2026/

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare i nostri uffici al numero +39 06 62288555 oppure via e-mail scrivendo all’ indirizzo unirima@unirima.it.
Si segnala la recente pubblicazione dell’Ordinanza della seconda sezione della Corte di Cassazione n. 15605/2026 con la quale i giudici hanno chiarito che, in ambito di trasporto illecito di rifiuti, il conducente del veicolo risponde in prima persona per le irregolarità del formulario anche quando agisce come dipendente di una impresa autorizzata al trasporto.
La Cassazione chiarisce che eseguire gli ordini del datore di lavoro non esonera il dipendente da eventuali responsabilità di colpevolezza, specialmente quando quest’ultimo partecipa attivamente ad un’attività illegale per conto dell’impresa.
Per consultare il testo dell’ Ordinanza e il nostro approfondimento rimandiamo al seguente link: https://www.unirima.it/2026/06/09/ordinanza-corte-di-cassazione-n-15605-2026-su-trasporto-illecito-di-rifiuti/
Il Consiglio di Stato (Sezione IV) con Sentenza dell’11 maggio 2026, n. 3657 interviene nel contenzioso fra un’impresa privata che aveva presentato alla Regione Umbria la richiesta di autorizzazione unica regionale (PAUR) relativa ad un progetto di impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione dei rifiuti e la stessa Regione che nel luglio 2022 aveva comunicato all’impresa l’archiviazione dell’istanza di autorizzazione.
In estrema sintesi la sentenza stabilisce che la pianificazione regionale dei rifiuti non può imporre monopoli legali nel recupero energetico e che i piani regionali non possono azzerare l’iniziativa privata o escludere le imprese private dal mercato, poiché ciò violerebbe il principio di libera concorrenza e i trattati dell’Unione Europea.
Una sentenza importante che ribadisce nuovamente principi fondamentali a tutela del mercato e della concorrenza e, richiamando precedenti sentenze del 2025 e del 2026, ricorda il perimetro della privativa e come essa non possa estendersi al recupero. (…Pertanto, come già evidenziato da questa Sezione, deve ribadirsi che il codice dell’ambiente assoggetta a privativa (comunale) esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. art. 198, d.lgs. n. 152 del 2006), non anche l’esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti che è, invece, affidata al rispetto del principio di libera concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 827)”.
Qui la sentenza con il nostro approfondimento.
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Per consultare altre sentenze relative a queste tematiche rimandiamo ai seguenti link:

