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9 Giugno 2020

Lettera congiunta filiera della carta su schema decreto legislativo recepimento direttive (Atto 169)

Unirima si è attivata da subito per porre all’attenzione delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato gli effetti negativi  sul settore delle imprese del recupero e riciclo del contenuto dei commi 8 e 9 dell’art. 1 dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/851 (ATTO di governo 169), con i quali vengono introdotti anche due nuovi allegati (L-Quater ed L-Quinquies) che – invece di  limitarsi a recepire l’art. 3 della Direttiva 851/2018 – introducono elementi volti ad apportare modifiche sostanziali all’attuale sistema di classificazione dei rifiuti in “urbani” e “speciali”  e che, di fatto, stravolgono il principio della Direttiva.

La formulazione prevista nei commi 8 e 9, che riguarda le modifiche agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/06, “trasforma” infatti tutti rifiuti “speciali” di cui all’allegato L-Quater (tra cui tutta la carta) e prodotti dalle attività di cui all’Allegato L-Quinquies,  in rifiuti “urbani”. Tali rifiuti sarebbero sottratti al mercato per essere sottoposti alla privativa comunale. Vedasi alcune delle nostre comunicazioni in merito:

Dato che circa il 60% delle 6,6 milioni di tonnellate di materia prima secondaria derivante dal recupero della carta proviene da raccolta differenziata di rifiuti “speciali”, effettuata presso attività industriali, commerciali e artigianali e dunque su superfici private, se la legge fosse approvata così come è stata formulata, tali quantitativi diventerebbero da un giorno all’altro rifiuti “urbani” pertanto non potrebbero più essere gestiti nell’ambito delle raccolte differenziate dei rifiuti “speciali”. Tale norma impatterebbe quindi sull’intera filiera della carta.

Abbiamo ritenuto opportuno come UNIRIMA condividere la problematica con le altre associazioni che rappresentato il settore delle cartiere e delle cartotecniche e con il Comieco inviando una lettera, a firma congiunta dei rispettivi Presidenti, ai relatori delle commissioni ambiente di Camera e Senato, per rappresentare in modo completo le preoccupazioni filiera del recupero/riciclo della carta.

L’interesse della filiera della carta è quello di avere un quadro equilibrato tra privativa comunale e mercato, occorre quindi lasciare nell’ambito dei rifiuti “speciali”  – e non trasformarli in “urbani” e quindi soggetti alla privativa comunale come prevede il testo attuale –  i rifiuti prodotti da attività artigianali e industriali (compresi i magazzini di produzione), i rifiuti provenienti da attività commerciali e di servizio.

 

 

8 Giugno 2020

DM 21 aprile 2020 – Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale “REcer”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno il Decreto del Ministero dell’Ambiente  21 aprile 2020 “End of Waste – Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale “REcer” per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero – Attuazione articolo 184-ter, comma 3-septies, Dlgs 152/2006

Il testo: DM 21 aprile 2020_REcer  con annesso  Allegato I

Il nostro approfondimento: www.unirima.it/dm-21-aprile-2020-registro-nazionale-autorizzazioni

4 Giugno 2020

Assimilazione – L’allarme di Unirima: “A rischio l’intera filiera del riciclo”

Una misura inserita nello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sull’economia circolare “trasforma” tutti i rifiuti speciali recuperabili prodotti dalle attività industriali, artigianali e commerciali in rifiuti urbani, stravolgendo quindi il meccanismo dell’assimilazione e trasformandosi un una pietra tombale per le migliaia di imprese del riciclo.

L’allarme di UNIRIMA, esposto anche nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati del 26 maggio, nel servizio di Ricicla TV:

Vedasi anche nostre precedenti comunicazioni in merito:

3 Giugno 2020

L’allarme di Unirima: rifiuti speciali come quelli urbani. ecco la norma che scava la fossa all’economia circolare

Le modifiche apportate alPacchetto Economia Circolarecostringeranno alla chiusura migliaia di imprese del settore del recupero e riciclo. A lanciare l’allarme è UNIRIMA, l’associazione nazionale che rappresenta le imprese del comparto della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta, in riferimento allo schema del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2018/851, ora all’esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.

 

Qui il link ad alcuni articoli che hanno ripreso il nostro comunicato stampa e l’audizione in Commissione Ambiente Camera Deputati:

 

Qui il link ad un nostro precedente approfondimento: Perche-lo-schema-di-decreto-leg-di-recepimento-direttiva-rischia-di-cancellare-le-imprese-recupero-riciclo

2 Giugno 2020

Scheda informativa sul Riciclaggio della Plastica a cura di EuRIC

EuRIC, la confederazione europea alla quale UNIRIMA aderisce e partecipa, ha predisposto una brochure volta a supportare il riciclo della plastica in Europa come contributo importante all’Economia Circolare.

Nella scheda informativa sono sono riportati i tipi di plastica più comunemente usati, le sfide che affronta l’industria europea del riciclaggio meccanico delle materie plastiche nonché le raccomandazioni per affrontarle al meglio e superarle.

La brochure comprende anche i vantaggi ambientali e l’importanza economica del riciclaggio della plastica.

 

 

27 Maggio 2020

Perché lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/851 rischia di cancellare le imprese del recupero/riciclo

E’ arrivata la fine delle imprese del riciclo? Forse si, altro che Economia Circolare e tante belle parole.

I Commi 8 e 9 dell’articolo 1 dello Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Rifiuti riguardano le modifiche agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/06. Tali commi, che avrebbero dovuto solo recepire quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva 2018/851, introducono elementi che ne stravolgono il principio, apportando al contempo modifiche sostanziali all’attuale sistema di classificazione dei rifiuti.

Quanto riportato nei due suddetti commi di fatto “trasforma” i rifiuti speciali recuperabili in rifiuti urbani. Questa modifica segnerà la fine di migliaia di imprese che operano nella gestione dei rifiuti speciali recuperabili e riciclabili e che hanno permesso al nostro Paese di collocarsi tra i primi a livello europeo in tale settore.

Intanto è opportuno richiamare quanto riportato nel punto 10 dei “Considerando” della Direttiva 2018/851 poiché utile a chiarire un aspetto fondamentale:

La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti (nota: ad esempio i rifiuti simili) che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.

Pertanto, il legislatore europeo ha voluto precisare che le definizioni di rifiuti “urbani” e “rifiuti simili” sono tali solo ed esclusivamente ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo fissati nella direttiva e non per affidarne la gestione e quindi la “privativa” solo ed esclusivamente ai Comuni. Quindi non si può tradurre “rifiuti simili” in “rifiuti assimilati”.

Il comma 8 dell’art. 1 dello Schema di decreto legislativo, in contrasto con tale presupposto, propone la modifica dell’art. 183 del D.Lgs 152/06 inserendo nel punto b ter) la frase “…indicati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqiues;”.

Seguendo la logica del comma 8, il successivo comma 9 propone la modifica del comma 3 dell’art. 184 del D.Lgs 152/06 escludendo dai rifiuti speciali quelli prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio (elenco riportato nell’Allegato L quinquies) quelli indicati nell’Allegato L quater (cioè carta, plastica, legno, vetro, metalli, imballaggi, tessili, raee, ingombranti, ..). Questa sembra essere la ratio della norma [nel testo del comma 9 lett. b) punti c, d, e, f dopo la parola “comma 2” c’è il riferimento ad una inesistente lettera b)].

L’attuale comma 3 dell’art. 184 include invece tra i rifiuti speciali tutti quelli indistintamente prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio e si demandano i criteri qualitativi e quali-quantitativi per la loro assimilazione allo Stato (art.195, comma 2, lett. e) con l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Vengono inoltre levati dalla classificazione dei rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti – quindi una gran parte dei codici 19 e di sicuro tutto il CER 19 12 12 –  che diventano pertanto rifiuti urbani.

Se tali commi non saranno modificati nell’attuale fase di esame da parte della Commissioni Ambiente di Camera e Senato, (ad esempio eliminando gli Allegati L-quater e L-quinqiues e ripristinando al contempo la vigente definizione del comma 3 dell’art. 184 inerente i rifiuti prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio), non si prospetta un futuro certo per l’Economia Circolare.

Circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (*) , adesso tracciati con il formulario di identificazione rifiuti (FIR) e altri adempimenti ambientali previsti dal D.Lgs 152/06, diventeranno urbani ed anche “invisibili” poiché per il trasporto dei rifiuti urbani non c’è l’obbligo di produrre il FIR.

Recepiamo la Direttiva Rifiuti 2018/851 e le altre tre facenti parte del c.d. “pacchetto Economia Circolare” così come sono. La loro stesura è stata già frutto di un lungo processo di confronto a livello europeo. Evitiamo di minarne i presupposti ed i principi di libera concorrenza, efficienza, economicità e sostenibilità economica, con integrazioni che non possono che danneggiare tutti.

Francesco Sicilia (Direttore Generale UNRIMA) – 27/05/2020



 

Si può scaricare l’articolo sopra riportato con i commi 8 e 9 dello schema di decreto legislativo, gli allegati L-Quater e L-quinquies ed il testo coordinato del D.Lgs 152/06 con le modifiche:

(*) Stima su dati Rapporto Rifiuti Speciali Ispra Ed. 2020

 



UNIRIMA ha esposto le proprie osservazioni allo schema di di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Rifiuti nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26 maggioAudizione-Unirima-alla-commissione-ambiente-della-camera-dei-deputati

La memoria lasciata agli atti della Commissione è a firma congiunta UNIRIMA-ASSOFERMET- ASSORIMAP che lo scorso 13 maggio hanno lanciato il  Manifesto-del-riciclo-a-sostegno-delleconomia-circolare/