Il Ministero della Transizione Ecologica con il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021, ha approvato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105“.
Qui il testo del decreto e delle linee guida:
Link al sito del Ministero: www.mite.gov.it/decreti-rifiuti (link al parere della conferenza Stato Regioni: www.isprambiente.gov.it/approvate-le-linee-guida-snpa-sulla-classificazione-dei-rifiuti)
Il nostro approfondimento: www.unirima.it/linee-guida-sulla-classificazione-dei-rifiuti/
La Corte dei Conti ha pubblicato la delibera 14/2021 sulla qualità della spesa nei Comuni, questo il testo. Il capitolo 11 della delibera riguarda il settore dei rifiuti.
Il costo medio del servizio gestione rifiuti comunali risulta pari a 317 euro/tonnellate.

Come si evince dalla tabella il costo medio è nettamente superiore nei Comuni grandi con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Notevoli le differenze a livello regionali con maggiori di raccolta e smaltimento in quelle del Sud.
Incide ovviamente la carenza nel Sud di impianti di smaltimento.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata i costi variano per le diverse aree geografiche ma non si evidenzia una diretta correlazione fra % raccolta differenziata e costi.
Ad esempio nel Sud il costo medio per raccolta differenziata > 65% é maggiore di quello con raccolta < 45.

ARERA ha reso noto l’avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con l’obiettivo strategico di introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l’efficienza delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti.
Questi i documenti annessi all’avvio del suddetto procedimento:
Qui il nostro approfondimento: www.unirima.it/arera-avvio-di-procedimento-per-la-determinazione-dei-costi-efficienti-della-raccolta-differenziata-del-trasporto-delle-operazioni-di-cernita-e-delle-altre-operazioni-preliminari/
Link a precedente news:www.unirima.it/arera-documento-di-consultazione-primi-orientamenti-per-la-definizione-del-metodo-tariffario-rifiuti-per-il-secondo-periodo-regolatorio/
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 2-bis (trasporto in conto proprio) a seguito del Dlgs 116/2020 – Rifiuti “ex assimilati” elencati nell’allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies del Dlgs 152/2006”
- Qui il testo della delibera: 105-Del07_28.07.2021
La delibera, che entrerà in vigore il 01 settembre e che segue quella emanata il 22 dicembre 2020 , stabilisce – come riportato nel punto 1 dell’art. 1- che i rifiuti “simili” (elenco L-Quater) prodotti dalle attività economiche (elenco L-Quinquies) e gestiti da operatori privati si trasportano con la categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi):

La delibera conferma quello che avevamo sempre sostenuto e richiesto all’Albo come UNIRIM, sin dal mese di novembre dell’anno scoro (vedasi: Definizioni-nuovo-dlgs-116-2020-e-Cat4-Unirima-scrive-allalbo-nazionale-gestori-ambientali/
L’intervento del Presidente Unirima Giuliano Tarallo alla presentazione del Rapporto Comieco 2021.
La presentazione del Rapporto Unirima 2021 “La produzione di Materia Prima- End of Waste dalla raccolta di carta e cartone” , si terrà il 19 ottobre 2021 alle 10.30 a Roma in Via Ventiquattro Maggio 43, presso il centro congressi Palazzo Rrospigliosi (fronte Quirinale).
Per info ed iscrizioni contattare la Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti o compilare il form:
- tel: 06.622.88.555
- email: eventi@unirima.it
- form: presentazione del “Rapporto Unirima 2021”
- Qui il Save The Date: RAPPORTO UNIRIMA_19_Ottobre_2021

“Lo stralcio dell’emendamento al Decreto Semplificazioni, volto a ribadire i principi della direttiva europea sull’economia circolare, sancisce la rinuncia definitiva dell’Italia a restare in una cornice europea dell’economia circolare. Ciò genera un grave danno alle imprese di questo settore. L’emendamento a firma di Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia, che aveva ricevuto parere favorevole del Mite, aveva il merito di chiarire uno dei principi fondamentali per cui la definizione di rifiuti urbani ha finalità statistiche ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo. Questo significa che non spetta esclusivamente al gestore del servizio pubblico la gestione dei rifiuti prodotti dall’attività economiche su cui i Comuni vogliono estendere la privativa, aumentando così le tasse per le imprese e allargando impropriamente il perimetro della tassazione. Lo stralcio dell’emendamento da parte della Commissione Bilancio costituisce un durissimo colpo a migliaia di imprese che in Italia rappresentano il vero cuore dell’economia circolare”.
Lo dichiara in una nota Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima, associazione che riunisce le imprese del riciclo della carta.
Il comunicato è stato ripreso dalle principali Agenzia di Stampa
Questo il link alla rassegna stampa completa: articoli-dichiarazioni-Unirima
Si è tenuto oggi 21 luglio il webinar organizzato da UNIRIMA unitamente a Confartigianato, CNA e Casartigiani, durante il quale è stato illustrato il parere redatto dallo studio legale su alcuni aspetti del D.lgs 116/2020. Per Unirima è intervenuto il Direttore Generale ing. Francesco Sicilia.
- Qui le slide presentate nel corso dell’evento: Webinar Dlgs 116_2020
Di seguito il comunicato diramato dalle quattro associazioni a valle dell’evento:
La nuova definizione di rifiuti urbani e gli impatti sulla TARI: artigiani e riciclatori fanno chiarezza
Le troppe incertezze nell’applicazione della nuova definizione di rifiuto urbano, introdotta con il d.lgs 116/2020, preoccupano le imprese. Le criticità sono emerse soprattutto nella fase di scrittura dei nuovi regolamenti comunali che, in molti casi, sembrano disattendere alcuni importanti chiarimenti che il Ministero per la Transizione Ecologica ha diffuso con la circolare del 12 aprile scorso e successivamente con quella del 14 maggio Per tali ragioni le Confederazioni rappresentative dell’artigianato e della piccola impresa, Confartigianato, CNA e Casartigiani, e l’Associazione delle imprese di riciclo UNIRIMA, hanno promosso congiuntamente un webinar informativo con le proprie strutture territoriali e le imprese.
A supportare tale iniziativa il parere legale redatto da un importante studio legale – esperto nelle materie ambientali – che contribuisce a fare chiarezza su alcuni dei nodi più critici di questa vicenda e conferma, su basi giuridiche, la piena legittimità delle disposizioni di legge e delle successive interpretazioni ministeriali.
In primis, coerentemente con le indicazioni ministeriali, si ribadisce che le lavorazioni artigianali, analogamente a quanto avviene per le lavorazioni industriali, sono da considerarsi prevalentemente produttive di rifiuti speciali e, quindi, le aree dove si svolge la lavorazione artigianale sono da considerarsi sottratte all’applicazione della TARI. Lo stesso vale per i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Si è posta inoltre l’attenzione anche sull’annosa questione della durata quinquennale nella scelta delle imprese che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Un riferimento temporale che, come evidenziato con fermezza dall’Antitrust, non può in alcun modo essere considerato vincolante. Come non può essere considerato un obbligo per le imprese quello di indirizzare la scelta verso il servizio pubblico o privato per tutte le tipologie di rifiuti urbani; una ipotesi che non avrebbe alcun fondamento nella norma ma neanche alcuna logica anche rispetto alla necessità di orientare le imprese verso le modalità di conferimento più efficienti e più in linea con gli obiettivi ambientali, dovendo di conseguenza poter decidere di servirsi per alcune frazione del servizio pubblico e per altre ricorrere al mercato.
Infine, è utile evidenziare come alla base di tutte le predette considerazioni vi sia quanto più volte chiarito dal Ministero ovvero che la nuova definizione di rifiuto urbano “deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della gestione medesima” e che “è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, …, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.”
Auspicando che su alcune di queste tematiche si possa intervenire a sciogliere definitivamente le criticità anche attraverso un intervento normativo sulle norme adottate con il decreto 116/2020, riteniamo di aver contribuito con l’iniziativa odierna a mettere un ulteriore ed importante tassello volto ad evitare che la riforma introdotta si trasformi, per una sua errata applicazione, in aumenti della TARI insostenibili per le imprese ed in uno ingiustificato spostamento verso la gestione pubblica dei rifiuti prodotti dalle imprese che in questi anni sono stati efficacemente gestiti dagli operatori del settore.
Qui il link al parere legale illustrato nel corso del webinar: www.unirima.it/Parere-su-nuova-nozione-di-rifiuti-urbanipdf

