Nell’ambito del DDL di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, l’Anci ha chiesto la proroga di un anno dell’efficacia dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti di cui al d.lgs 116/2020 come segue:
All’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2022”.
Questa la motivazione dell’Anci riporta a commento della suddetta richiesta:
Motivazione
L’assetto normativo determinato dalla riforma contenuta del d.lgs 116/2020 prevede una nuova classificazione dei rifiuti, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani, da un lato, e rifiuti speciali, dall’altro. Scompare quindi la categoria dei rifiuti assimilati, con conseguente soppressione della potestà regolamentare comunale di assimilazione per qualità e quantità.
L’impatto di tale disciplina sulle modalità di gestione e di copertura finanziaria del servizio rifiuti – forse sottovalutati e scarsamente oggetto di concertazione preventiva – richiede un congruo periodo per i necessari e rilevanti adeguamenti delle prassi operative nelle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti. Tale transizione non può essere condotta ragionevolmente entro il 1° gennaio 2021, che in base all’attuale formulazione della norma, è il termine per l’efficacia del nuovo asseto normativo.
In considerazione della necessità di consentire ai Comuni e agli operatori un più sostenibile processo di recepimento delle nuove regole sui criteri di assimilazione dei rifiuti, in questo particolare momento di crisi epidemiologica che richiede un impegno straordinario delle amministrazioni locali su diversi fronti, la norma proposta proroga al 2022 il termine in questione.
L’Anci ha anche diffuso una nota (vedasi qui: anci-chiede-al-governo-chiarimenti-sulla-nuova-definizione-di-rifiuti-urbani-dlgs-116-2020) che riporta le due comunicazioni inviate a Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico ed inerenti la proroga richiesta e le proposte
Nella lettera, partendo dalla sottrazione al sistema pubblico di tutte le utenze non domestiche per effetto delle disposizioni introdotte dal Dlgs 116/2020, si chiede anche la convocazione di un tavolo tecnico volto anche a portare a:
- “Mantenimento della quota fissa del prelievo rifiuti per tutte le categorie di utenza”
- “La fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione.”
In sintesi un ritorno alla facoltà dei Comuni di assimilare.
La DG Ambiente della Commissione UE sta conducendo una consultazione rivolta alle parti interessate ed inerente la possibile modifica della Comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) pubblicata nell’aprile 2018 con lo scopo di assistere i soggetti interessati nell’effettuare la classificazione dei rifiuti in modo armonizzato in tutta l’Unione Europea.
Qui il nostro approfondimento:www.unirima.it/Consultazione-inerente-la-modifica-della-comunicazione-della-commissione-europea-orientamenti-tecnici-sulla-classificazione-dei-rifiuti
Cogliamo l’occasione per segnalare come – a volte- le traduzioni delle norme europee in italiano non siano fedeli al testo inglese. Ad esempio nel caso della Tabella 1 del suddetto testo , nel capitolo 20 il termine “similar” è tradotto – erroneamente – con “assimilabili“.
Ora mentre il termine “similar = simili” è ovviamente riferito solo agli aspetti merceologici del rifiuto, nel nostro ordinamento il termine “assimilabili” è connesso alla possibilità da parte dei Comuni di gestire i rifiuti, cosa che non è così per la normativa europea. Basta una parola per stravolgere il senso di una norma.


La definizione di «rifiuti urbani» è stata introdotta dalla Commissione Euopea a fini statistici affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili ed in modo da controllare in modo più efficace i risultati raggiunti da ogni Stato Membro ed include appunto i rifiuti simili ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti (ad esempio attività commerciali). Nel considerando 10 della Direttiva 2018/851 è infatti riportato:
La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.
È stato sottoscritto il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica all’Accordo Quadro ANCI-CONAI. Dopo diverse proroghe si è quindi raggiunto a fine 2020 l’accordo fra Anci e Corepla sulle modalità di erogazione dei corrispettivi per la raccolta e recupero dei rifiuti da imballaggio in materiale plastico.
L’Allegato tecnico è in vigore dal 1° gennaio 2021 e disciplinerà, per quanto di competenza unicamente di COREPLA, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica in Convenzione Corepla, conferiti al gestore del servizio pubblico ed il conferimento ai Centri di Selezione (CSS) operanti per COREPLA ed altri impianti ad essi equiparati.
Questo il testo dell’Allegato tecnico plastica e dei relativi documenti parte integrante dello stesso:
- Allegato+Tecnico+ANCI-COREPLA
- Allegato 1
- Allegato modalità calcolo distanze
- Modalità calcolo quota competenza Corepla
“Con il nuovo Allegato- si vuole garantire, in un quadro aggiornato di regole tecniche, la continuità della raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica in attesa della definizione dell’accordo di programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5 bis dell’art. 224 del d. lgs.152/06 (Testo Unico dell’Ambiente).“, cosi si legge in una nota presente sul sito di Corepla.
Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore i nuovi Contributi Ambientali Conai (CAC) relativi agli imballaggi in plastica, con aumenti per quelli ritenuti più difficili da riciclare:
- fascia B2 si è passati da 436 a 560 euro per tonnellata
- fascia C il contributo è aumentato da 546 a 660 euro.
Resta invariato il CAC per gli imballaggi di fascia A (150 euro/ton) e di fascia B1 (208 euro/ton).

